attenzionePesatura Obbligatoria Containers per l’Imbarco (VGM) dal 01/07/2016  secondo Convenzione SOLAS n.74

Gentili Clienti

La presente per metterVi a conoscenza che a partire dal 01/07/16 sarà OBBLIGATORIO fornire alle autorità portuali e alle compagnie marittime l’esatta “MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTAINER” (V.G.M. – VERIFIED GROSS MASS) dei container che verranno spediti per Vs. conto PRIMA DELL’ENTRATA DEGLI STESSI CONTAINER AL PORTO.

Senza tale comunicazione alle autorità competenti, non sarà autorizzato l’entrata in porto e conseguente imbarco.

Per V.G.M. si intende il peso del container composto da:

  • PESO NETTO DELLA MERCE CARICATA ALL’INTERNO
  • PESO DELL’IMBALLO DELL MERCE
  • TARA DEL CONTAINER (RIPORTATA SULLA PORTA DI OGNI CONTAINER)

La verifica del V.G.M. è a TOTALE RESPONSABILITA’ E CARICO DEL MITTENTE E/O CARICATORE CHE FIGURERA’ COME SHIPPER IN B/L e ci sono previsti 2 metodi per determinarlo:

METODO 1

Pesatura del container una volta chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, tipo pesa pubblica o privata, con emissione di regolare bindello di pesatura da esibire assieme a tutta la solita documentazione di esportazione.

METODO 2

Effettuare la somma del peso merce + peso imballo o materiale di rizzaggio all’interno del container + tara del container indicata sulla porta del container stesso.

In entrambi i casi, il mittente/caricatore deve fornire una dichiarazione in carta intesta indicante il V.G.M. espresso in KGS. con data, timbro e firma indicando in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione.

RIBADIAMO CHE QUESTA OPERAZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA AL TERMINE DEL CARICO A MAGAZZINO DEL CLIENTE E PRIMA CHE IL CONTAINER ARRIVI AL PORTO D’IMBARCO.

PRIMA CHE IL CONTAINER ENTRI IN PORTO DEVE AVER OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE “V.G.M.” ALTRIMENTI NON POTRA’ ESSERE IMBARCATO E TUTTE LE SPESE DERIVANTI DA UNA RITARDATA O MANCATA COMUNICAZIONE SARANNO A CARICO DEL MITTENTE / CARICATORE, CHE PER LEGGE RISULTA ESSERE L’UNICO RESPONSABILE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha previsto un periodo transitorio del 01/07/16 al 30/06/17 per l’applicazione della normativa SOLAS, nel quale è prevista, in caso di controlli e verifiche dopo la pesatura,  una tolleranza per ciascun container pari al 3% del V.G.M. ma che non sia superiore a 500 kgs.

Alleghiamo comunicazione ufficiali ricevute da Fedespedi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a completamento di quanto sopra esporto.

Sarà ns. premura tenerVi aggiornati sulla successive delucidazioni o implementazioni che riceveremo

Lo staff di Trevilog resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o delucidazione.

 c20Allegato    c20SolasDecreto

[Fonti: Fedespedi – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]

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